Art. 31.
Modifica  della  legge  provinciale  29 luglio  1992,  n. 30, recante
     "Nuove norme sulla gestione delle Unita' sanitarie locali"

    1.  L'Art.  15  della  legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "Art.  15 (Fornitura straordinaria di protesi). - 1. La provincia
assicura,   quali   prestazioni  sanitarie  aggiuntive,  l'erogazione
straordinaria   di   presidi  ed  ausili  connessi  alle  invalidita'
riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi,
non   riconducibili  allo  stesso  e  comunque  legati  ad  effettive
finalita' funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.
    2. La provincia puo' inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli
oneri,  a  carico  di  soggetti  portatori  di  handicap  nell'ambito
maxillo-facciale,  per  l'acquisto  o  l'applicazione  di  protesi ed
ortesi   ortodontiche  e  maxillo-facciali.  L'handicap  deve  essere
riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o
stomatologia  dipendente  di una azienda sanitaria della provincia di
Bolzano.
    3.  I  limiti,  le  condizioni,  le  modalita' di erogazione e il
controllo   delle  prestazioni  sono  stabiliti  con  regolamento  di
esecuzione.
    4.  Fino  all'emanazione  del regolamento di esecuzione di cui al
comma  3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge".
    2.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo hanno effetto a
partire dal 4 aprile 2001.