Art. 31. Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unita' sanitarie locali" 1. L'Art. 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 15 (Fornitura straordinaria di protesi). - 1. La provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidita' riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalita' funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili. 2. La provincia puo' inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto o l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali. L'handicap deve essere riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o stomatologia dipendente di una azienda sanitaria della provincia di Bolzano. 3. I limiti, le condizioni, le modalita' di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.