Art. 32. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 1, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale" 1. Il comma 1 dell'Art. 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e' cosi' sostituito: "1. L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, l'economicita' della gestione in relazione alle sue dimensioni nonche' il rispetto dei diritti dell'utente. Ogni azienda sanitaria, con atto del direttore generale, predispone la "Carta dei servizi" ed istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico nonche' la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive di indirizzo e coordinamento stabilite dalla giunta provinciale." 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.