Art. 32.
Modifiche  della  legge  provinciale  5 marzo  2001,  n.  1,  recante
         "Riordinamento del servizio sanitario provinciale"

    1.  Il comma 1 dell'Art. 14 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e' cosi' sostituito:
    "1.   L'organizzazione   interna   dell'azienda   sanitaria  deve
garantire  il  massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio,
l'economicita'  della  gestione  in  relazione  alle  sue  dimensioni
nonche'  il rispetto dei diritti dell'utente. Ogni azienda sanitaria,
con atto del direttore generale, predispone la "Carta dei servizi" ed
istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico nonche' la commissione
mista  conciliativa,  sulla  base  delle  direttive  di  indirizzo  e
coordinamento stabilite dalla giunta provinciale."
    2.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo hanno effetto a
partire dal 4 aprile 2001.