Art. 33. Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante "Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanita' per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione" 1. Il comma 4 dell'Art. 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "4. Per il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale superiore di Sanita', la giunta provinciale e' autorizzata a stipulare, con idonea istituzione pubblica o privata, apposita convenzione, ivi stabilendo i rapporti finanziari, le modalita' di gestione, il controllo amministrativo e contabile di essa, e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento. Qualora l'istituzione prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione puo' essere previsto, secondo le modalita' in essa stabilite, che la spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa dell'istituzione documentato da parte del rispettivo servizio di tesoreria o cassa."