Art. 33.
Modifica  della  legge  provinciale  26 ottobre  1993, n. 18, recante
"Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore
di  sanita'  per  la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria
                    tecnica e di riabilitazione"

    1.  Il  comma  4  dell'Art.  1 della legge provinciale 26 ottobre
1993, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "4.  Per  il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale
superiore   di  Sanita',  la  giunta  provinciale  e'  autorizzata  a
stipulare,  con  idonea  istituzione  pubblica  o  privata,  apposita
convenzione,  ivi  stabilendo  i rapporti finanziari, le modalita' di
gestione,   il  controllo  amministrativo  e  contabile  di  essa,  e
quant'altro   sia  necessario  per  il  buon  funzionamento.  Qualora
l'istituzione  prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione
puo'  essere previsto, secondo le modalita' in essa stabilite, che la
spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro
rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le
restanti   rate   sono   erogate   secondo  il  fabbisogno  di  cassa
dell'istituzione  documentato  da  parte  del  rispettivo servizio di
tesoreria o cassa."