Art. 34.
Modifiche  della  legge  provinciale  11 agosto  1997, n. 13, recante
                   "legge urbanistica provinciale"

    1.  Al  comma  1  dell'Art.  65 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera:
    "h) impianti e rete di teleriscaldamento."
    2.  Il  comma  12 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "12.   Nelle  zone  di  cui  al  comma 11,  edifici  distrutti  o
danneggiati  da  calamita' naturali o da catastrofi dopo il 1 ottobre
1997  possono  essere  ricostruiti  con  la  stessa  cubatura  e  nel
territorio  dello  stesso  comune  mantenendo  la  destinazione d'uso
preesistente.  Gli  edifici residenziali esistenti nel verde agricolo
al  1 ottobre 1997 ed espropriati per ragioni di pubblica utilita' ai
sensi  della  legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, possono essere
ricostruiti  nel  verde agricolo nel territorio dello stesso comune o
in   un   comune  limitrofo,  mantenendo  la  stessa  cubatura  e  la
destinazione d'uso preesistente."
    3.  Il  primo  periodo  del  comma  25  dell'Art. 107 della legge
provinciale  11 agosto  1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:  "Non  e'  consentito  il  rilascio di autorizzazioni ne'
l'invio  di  comunicazioni  di cui alla legge provinciale 17 febbraio
2000,  n.  7,  per  l'apertura,  il  trasferimento e l'ampliamento di
esercizi  di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino
e bosco".
    4.  Nel secondo periodo del comma 1 dell'Art. 128-bis della legge
provinciale  11  agosto 1997, n. 13,, e successive modifiche, dopo le
parole:  "Nonche'  parcheggi  pubblici  e  privati"  sono aggiunte le
parole: "strade ed altre attrezzature viarie".