Art. 34. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "legge urbanistica provinciale" 1. Al comma 1 dell'Art. 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: "h) impianti e rete di teleriscaldamento." 2. Il comma 12 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "12. Nelle zone di cui al comma 11, edifici distrutti o danneggiati da calamita' naturali o da catastrofi dopo il 1 ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune mantenendo la destinazione d'uso preesistente. Gli edifici residenziali esistenti nel verde agricolo al 1 ottobre 1997 ed espropriati per ragioni di pubblica utilita' ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, possono essere ricostruiti nel verde agricolo nel territorio dello stesso comune o in un comune limitrofo, mantenendo la stessa cubatura e la destinazione d'uso preesistente." 3. Il primo periodo del comma 25 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Non e' consentito il rilascio di autorizzazioni ne' l'invio di comunicazioni di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco". 4. Nel secondo periodo del comma 1 dell'Art. 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,, e successive modifiche, dopo le parole: "Nonche' parcheggi pubblici e privati" sono aggiunte le parole: "strade ed altre attrezzature viarie".