Art. 35.
Interpretazione  autentica  dell'Art.  107,  comma 25, e dell'Art. 76
della  legge  provinciale  11 agosto  1997,  n.  13,  recante  "Legge
                      urbanistica provinciale"

    1.  Dopo  il  comma  1  dell'Art. 107-bis della legge provinciale
11 agosto  1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  inserito il
seguente comma:
    2. La disposizione di cui al comma 25 dell'Art. 107 sia nel testo
previgente  alla  modifica  apportata  con l'Art. 26, comma 10, della
legge  provinciale  17 febbraio  2000,  n.  7,  sia nel testo oggi in
vigore  si  interpreta  nel  senso  che:  "per  superficie di vendita
autorizzata"  si  intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa
quella  occupata  da  banchi,  scaffalature,  vetrine,  punti  cassa,
eslcusa  unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di
lavorazione,  uffici  e  servizi  e  spazi  tra  le  casse e l'uscita
connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata, e le cui
dimensioni     sono     indicate    nell'autorizzazione    rilasciata
dall'autorita'  competente  o  nella  comunicazione  fatta  al comune
competente  per  territorio  rispettivamente  ai  sensi  della  legge
provinciale  24 ottobre  1978,  n.  68,  e  della  legge  provinciale
17 febbraio 2000, n. 7".
    3.  Dopo  il  comma  2  dell'Art. 170-bis delle legge provinciale
11 agosto  1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto il
seguente comma:
    "3.  La  sostituzione  del  termine:  "risanamento con il termine
"recupero  ai  sensi  dell'Art.  53, comma 2, e' da intendersi valida
anche  con  riferimento  all'Art.  76,  comma  1,  lettera  c), della
presente legge".