Art. 35. Interpretazione autentica dell'Art. 107, comma 25, e dell'Art. 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale" 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 25 dell'Art. 107 sia nel testo previgente alla modifica apportata con l'Art. 26, comma 10, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sia nel testo oggi in vigore si interpreta nel senso che: "per superficie di vendita autorizzata" si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, eslcusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata, e le cui dimensioni sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente o nella comunicazione fatta al comune competente per territorio rispettivamente ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7". 3. Dopo il comma 2 dell'Art. 170-bis delle legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: "3. La sostituzione del termine: "risanamento con il termine "recupero ai sensi dell'Art. 53, comma 2, e' da intendersi valida anche con riferimento all'Art. 76, comma 1, lettera c), della presente legge".