Art. 36. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia" 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi: "4. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore, la giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie di investimento nelle quali e' vietato il cumulo degli aiuti previsti dalla presente legge con altre forme di aiuto pubblico previste da leggi statali, anche sotto forma di agevolazioni fiscali. 5. Nei casi di divieto di cumulo individuati al sensi del comma 4, qualora il beneficiario non rispetti tale divieto, la giunta provinciale procede alla revoca ed al recupero del contributo concesso insieme con gli interessi legali maturati". 2. Dopo l'Art. 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 20-ter (Autorita' di gestione e pagamento per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria). - 1. La provincia e' autorizzata a svolgere le funzioni di Autorita' di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria INTERREG III per la cooperazione transfrontaliera Italia-Austria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1260/99 del 28 giugno 1999 e n. 438/01 del 2 marzo 2001, secondo le modalita' convenute con le amministrazioni partner del programma e le disposizioni delle autorita' comunitarie. 2. Per le funzioni di Autorita' di pagamento e' acceso apposito conto presso l'Istituto di credito affidatario del servizio di Tesoreria della provincia, per la cui gestione trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modifiche".