Art. 36.
Modifica  della  legge  provinciale  13 febbraio  1997, n. 4, recante
"Interventi  della  provincia  autonoma  di Bolzano-Alto Adige per il
                       sostegno dell'economia"

    1.   Dopo   il  comma  3  dell'Art.  2  della  legge  provinciale
13 febbraio  1997,  n.  4,  e  successive  modifiche, sono inseriti i
seguenti commi:
    "4.  Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato   in  vigore,  la  giunta  provinciale  individua  con  propria
deliberazione  le tipologie di investimento nelle quali e' vietato il
cumulo  degli  aiuti previsti dalla presente legge con altre forme di
aiuto  pubblico  previste  da  leggi  statali,  anche  sotto forma di
agevolazioni fiscali.
    5.  Nei  casi di divieto di cumulo individuati al sensi del comma
4,  qualora  il  beneficiario  non  rispetti  tale divieto, la giunta
provinciale  procede  alla  revoca  ed  al  recupero  del  contributo
concesso insieme con gli interessi legali maturati".
    2.  Dopo  l'Art. 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.   20-ter   (Autorita'  di  gestione  e  pagamento  per  gli
interventi  di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria). -
1. La provincia e' autorizzata a svolgere le funzioni di Autorita' di
gestione  e  pagamento  per  gli  interventi relativi al programma di
iniziativa    comunitaria    INTERREG   III   per   la   cooperazione
transfrontaliera  Italia-Austria  ai  sensi  dei  regolamenti (CE) n.
1260/99  del  28 giugno 1999 e n. 438/01 del 2 marzo 2001, secondo le
modalita' convenute con le amministrazioni partner del programma e le
disposizioni delle autorita' comunitarie.
    2.  Per  le funzioni di Autorita' di pagamento e' acceso apposito
conto  presso  l'Istituto  di  credito  affidatario  del  servizio di
Tesoreria  della  provincia, per la cui gestione trovano applicazione
le  disposizioni dell'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e
successive modifiche".