Art. 37.
Modifica  della  legge  provinciale  23 dicembre 1987, n. 34, recante
 "Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie"

    1.  L'Art.  4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  4  (Rinvio).-  1. Per quanto non disciplinato dal presente
capo,  e  in  quanto  compatibili, si applicano le disposizioni della
legge  16 giugno  1927,  n.  1766,  ed  il  relativo  regolamento per
l'applicazione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
La  disposizione  di  cui  all'Art.  9 della legge 16 giugno 1927, n.
1766, non trova applicazione".