Art. 37. Modifica della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, recante "Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie" 1. L'Art. 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, e' cosi' sostituito: "Art. 4 (Rinvio).- 1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento per l'applicazione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. La disposizione di cui all'Art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione".