Art. 39.
Modifiche  della  legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 concernente
               "Interventi a favore dell'agricoltura"

    1.  L'Art. 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "Art.  4-ter (Premi supplementari nel settore vitivinicolo). - 1.
Ai  sensi  dell'Art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99
del  17 maggio  1999  ed  in  applicazione  del  Piano provinciale di
sviluppo  rurale  per  il  periodo 2000-2006, approvato con decisione
della  Commissione  delle  Comunita' europee n. C (2000)2668 def. del
15 settembre  2000,  la  giunta  provinciale  puo'  concedere  per le
superfici  viticole  con pendenza superiore al 40 per cento un premio
supplementare  di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole
che  ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4,
del predetto Piano provinciale".
    2.  Dopo l'Art. 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n.
1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  4-quater  (Utilizzo  dei  proventi  per  la concessione di
diritti  d'impianto  di  viti).  -  1.  I  proventi  derivanti  dalla
concessione  di nuovi diritti d'impianto dalla riserva provinciale ai
sensi  del  regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio
1999,  concernente  l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
sono  destinati  a promuovere la vendita del vino e alla liquidazione
dei premi supplementari nel settore vitivinicolo".
    3. Dopo il comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 11 gennaio
1974, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    "2.  Nei  confronti  di  coloro che hanno assunto l'impegno sulla
base  della  misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione
dell'abrogato  Art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno
1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a
norma  dell'Art.  4-ter,  nella  versione  previgente  all'entrata in
vigore della presente legge".