Art. 39. Modifiche della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 concernente "Interventi a favore dell'agricoltura" 1. L'Art. 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 4-ter (Premi supplementari nel settore vitivinicolo). - 1. Ai sensi dell'Art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ed in applicazione del Piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C (2000)2668 def. del 15 settembre 2000, la giunta provinciale puo' concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole che ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4, del predetto Piano provinciale". 2. Dopo l'Art. 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-quater (Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti). - 1. I proventi derivanti dalla concessione di nuovi diritti d'impianto dalla riserva provinciale ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono destinati a promuovere la vendita del vino e alla liquidazione dei premi supplementari nel settore vitivinicolo". 3. Dopo il comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: "2. Nei confronti di coloro che hanno assunto l'impegno sulla base della misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione dell'abrogato Art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a norma dell'Art. 4-ter, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge".