Art. 40. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale". 1. L'Art. 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 1-bis (Attribuzione di competenze). - 1. Ferme restando le attribuzioni della commissione di, cui all'Art. 11, le funzioni ed incombenze di cui all'Art. 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi. 2. Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennita' di espropriazione stabiliti annualmente dall'ufficio estimo della provincia." 2. Il comma 2 dell'Art. 31 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'Art. 1-bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla provincia".