Art. 40.
Modifiche  della  legge  provinciale  15 aprile  1991, n. 10, recante
"Espropriazioni  per  causa di pubblica utilita' per tutte le materie
                     di competenza provinciale".

    1.  L'Art. 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "Art.  1-bis (Attribuzione di competenze). - 1. Ferme restando le
attribuzioni  della  commissione  di, cui all'Art. 11, le funzioni ed
incombenze   di  cui  all'Art.  1  sono  esercitate  dai  comuni  con
l'osservanza  delle  procedure  e  dei  criteri  di cui alla presente
legge,  qualora  siano  riferite  ad opere od interventi di interesse
pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.
    2.  Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori
di   riferimento   per   la   determinazione   delle   indennita'  di
espropriazione   stabiliti   annualmente  dall'ufficio  estimo  della
provincia."
    2.  Il  comma  2  dell'Art.  31 della legge provinciale 15 aprile
1991, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "2.  L'efficacia delle disposizioni di cui all'Art. 1-bis decorre
a  far  data  dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate
alla data predetta sono completate dalla provincia".