Art. 43. Soppressione del bilancio di cassa 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il bilancio annuale di previsione della provincia e' redatto in termini di sola competenza e cessano pertanto di trovare applicazione le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernenti il bilancio di cassa e le sue variazioni.