Art. 43.
                 Soppressione del bilancio di cassa

    1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2002,  il bilancio
annuale  di  previsione della provincia e' redatto in termini di sola
competenza  e cessano pertanto di trovare applicazione le norme della
legge  provinciale  26 aprile  1980, n. 8, concernenti il bilancio di
cassa e le sue variazioni.