Art. 44.
              Cauzioni degli enti pubblici territoriali

    1.  In  deroga  alle  disposizioni  provinciali  che impongono la
presentazione  di  cauzioni  a favore dei comuni o della provincia, a
garanzia  della  regolare  esecuzione di lavori, la prestazione della
cauzione  non e' dovuta, qualora il soggetto che esegue o fa eseguire
i lavori sia un ente pubblico territoriale.