Art. 45.
Modifica  della  legge  provinciale  19 agosto  1991,  n. 24, recante
       "Classificazione delle strade di interesse provinciale"

    1.  Il  comma  2  dell'Art.  10 della legge provinciale 19 agosto
1991, n. 24, e' cosi' sostituito:
    "2. I tratti di strada provinciale sostituiti con nuovi tracciati
che  non  comportano  mutamenti  nei  punti  iniziali  e finali della
strada,   sono   declassificati  e,  se  ancora  usufruibili,  ceduti
gratuitamente  ai comuni o loro consorzi interessati, con il consenso
degli stessi".
    2. Dopo il comma 3 dell'Art. 10 della legge provinciale 19 agosto
1991, n. 24, e' aggiunto il seguente comma:
    "4.  Le  aree  di  proprieta'  comunale  che, previo consenso del
comune   interessato,   diventano   sedime   di  strada  classificata
provinciale, sono cedute gratuitamente alla provincia".