Art. 45. Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante "Classificazione delle strade di interesse provinciale" 1. Il comma 2 dell'Art. 10 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, e' cosi' sostituito: "2. I tratti di strada provinciale sostituiti con nuovi tracciati che non comportano mutamenti nei punti iniziali e finali della strada, sono declassificati e, se ancora usufruibili, ceduti gratuitamente ai comuni o loro consorzi interessati, con il consenso degli stessi". 2. Dopo il comma 3 dell'Art. 10 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, e' aggiunto il seguente comma: "4. Le aree di proprieta' comunale che, previo consenso del comune interessato, diventano sedime di strada classificata provinciale, sono cedute gratuitamente alla provincia".