Art. 48.
Modifiche  della  legge  provinciale  9 dicembre 1976, n. 60, recante
"Istituzione  di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi
con  contratto  di  assuntoria  o di locazione dell'autoveicolo nelle
           aree non servite da autolinee in concessione".

    1.  L'Art.  4  della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e'
cosi' sostituito:
    "Art. 4 (Gare e corrispettivi). - 1. Le modalita' di espletamento
delle gare e di aggiudicazione dei servizi di trasporto in assuntoria
nonche'  i  prezzi  da  corrispondere  agli  operatori  per  tipo  di
autoveicolo  utilizzato  vengono  stabiliti  annualmente dalla giunta
provinciale".
    2.  L'Art.  6  della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  6 (Documenti di viaggio). - 1. Agli utenti del servizio di
trasporto  in  assuntoria  viene  rilasciato  da  parte  dell'ufficio
competente  in  materia  di trasporto di persone un titolo di viaggio
nominativo."
    3.  Il  comma  1  dell'Art.  9 della legge provinciale 9 dicembre
1976, n. 60, e' cosi' sostituito:
    "1.  Qualora  non  risulti possibile stipulare, alle condizioni e
con   le  modalita'  previste  dalla  presente  legge,  contratti  di
trasporto  in  assuntoria  di cui all'Art. 1, l'ufficio competente in
materia  di  trasporto  di  persone  e'  autorizzato ad organizzare i
servizi   rimasti   scoperti   mediante  utilizzazione  di  automezzi
acquistati   ai  sensi  dell'Art.  10,  destinando  alla  loro  guida
conducenti   residenti,   se  possibile,  nell'area  interessata  dal
servizio.  I  conducenti  stipulano  un  contratto  sulla  base di un
apposito disciplinare tipo, da approvarsi dalla giunta provinciale".