Art. 48. Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione". 1. L'Art. 4 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e' cosi' sostituito: "Art. 4 (Gare e corrispettivi). - 1. Le modalita' di espletamento delle gare e di aggiudicazione dei servizi di trasporto in assuntoria nonche' i prezzi da corrispondere agli operatori per tipo di autoveicolo utilizzato vengono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale". 2. L'Art. 6 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e' cosi' sostituito: "Art. 6 (Documenti di viaggio). - 1. Agli utenti del servizio di trasporto in assuntoria viene rilasciato da parte dell'ufficio competente in materia di trasporto di persone un titolo di viaggio nominativo." 3. Il comma 1 dell'Art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e' cosi' sostituito: "1. Qualora non risulti possibile stipulare, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge, contratti di trasporto in assuntoria di cui all'Art. 1, l'ufficio competente in materia di trasporto di persone e' autorizzato ad organizzare i servizi rimasti scoperti mediante utilizzazione di automezzi acquistati ai sensi dell'Art. 10, destinando alla loro guida conducenti residenti, se possibile, nell'area interessata dal servizio. I conducenti stipulano un contratto sulla base di un apposito disciplinare tipo, da approvarsi dalla giunta provinciale".