Art. 50.
Modifiche  della  legge  provinciale  22 gennaio  2001, n. 1, recante
    "Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati"

    1.  Al  comma  1  dell'Art.  5 della legge provinciale 22 gennaio
2001,  n.  l  dopo le parole: "di cui all'Art. 3" vengono inserite le
parole:  "nonche'  per la carne, il latte e i loro derivati quelli di
cui all'Art. 6".
    2.  Il  primo  periodo  del  comma  1  dell'Art.  6  della  legge
provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e' cosi' sostituito: "Carne, latte
e  loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con
mangimi  geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi
dell'Art. 5".
    3.  Al  comma  1  dell'Art.  6 della legge provinciale 22 gennaio
2001,  n.  1,  e' aggiunto il seguente periodo: "In deroga all'Art. 2
anche   i   mangimi   non  prodotti  in  Alto  Adige  possono  essere
contrassegnati   come   geneticamente   non   modificati,  sempreche'
rispettino  le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della
lettera d), e seguenti".
    4.  Al  comma  1  dell'Art.  7 della legge provinciale 22 gennaio
2001, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera:
    "d) chiunque non riproduca il logo secondo le caratteristiche, le
colorazioni  e  le  dimensioni  fissati nel regolamento di esecuzione
soggiace  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 1.000.000 a L. 5.000.000".
    5.  Al  comma  2  dell'Art.  7 della legge provinciale 22 gennaio
2001, n. 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'accertamento e le
contestazioni  delle  violazioni  di  cui  all'Art.  6  sono altresi'
competenti  gli  organi  di controllo previsti dalle leggi vigenti in
questa materia."