Art. 50. Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante "Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" 1. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. l dopo le parole: "di cui all'Art. 3" vengono inserite le parole: "nonche' per la carne, il latte e i loro derivati quelli di cui all'Art. 6". 2. Il primo periodo del comma 1 dell'Art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e' cosi' sostituito: "Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell'Art. 5". 3. Al comma 1 dell'Art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e' aggiunto il seguente periodo: "In deroga all'Art. 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, sempreche' rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti". 4. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: "d) chiunque non riproduca il logo secondo le caratteristiche, le colorazioni e le dimensioni fissati nel regolamento di esecuzione soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000". 5. Al comma 2 dell'Art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui all'Art. 6 sono altresi' competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in questa materia."