Art. 51.
                        A b r o g a z i o n i

    1. Sono abrogati:
      a) l'Art.  2  della  legge  provinciale  5 aprile 1995, n. 8, e
successive modifiche;
      b) i commi 8 e 9 dell'Art. 3 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche;
      c) la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16;
      d) la legge provinciale 25 agosto 1983, n. 35;
      e) il comma 1, lettera g), e il comma 3 dell'Art. 1 della legge
provinciale 20 marzo 1991, n. 7;
      f) gli   articoli  3,  5,  13  e  19  della  legge  provinciale
9 dicembre 1976, n. 60;
      g) la  legge  provinciale  9 novembre 1974, n. 25, e successive
modifiche;
      h) la  legge  provinciale  12 giugno  1975, n. 30, e successive
modifiche;
      i) l'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'Art.  10  della legge
provinciale 11 maggio 1988, n. 18;
      j) le  lettere  d), e) e f) del comma 1 dell'Art. 9, il comma 2
dell'Art.  15 e l'Art. 24 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n.
28;
      k) il  comma  3 dell'Art. 14 della legge provinciale 3 novembre
1975, n. 53, e successive modifiche;
      l) l'Art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34;
      m) l'Art.  6  della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e
successive modifiche;
      n) il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'Art. 7 della legge
provinciale 10 agosto 1995, n. 16;
      o) l'Art. 8 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17.