Art. 51. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogati: a) l'Art. 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, e successive modifiche; b) i commi 8 e 9 dell'Art. 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche; c) la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16; d) la legge provinciale 25 agosto 1983, n. 35; e) il comma 1, lettera g), e il comma 3 dell'Art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7; f) gli articoli 3, 5, 13 e 19 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60; g) la legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive modifiche; h) la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, e successive modifiche; i) l'ultimo periodo del comma 4 dell'Art. 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18; j) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'Art. 9, il comma 2 dell'Art. 15 e l'Art. 24 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28; k) il comma 3 dell'Art. 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche; l) l'Art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34; m) l'Art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche; n) il secondo periodo del comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16; o) l'Art. 8 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17.