Art. 52.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Le disposizioni del comma 2 del nuovo Art. 17-bis della legge
provinciale  31 agosto  1974,  n.  7,  introdotto con l'Art. 12 della
presente  legge,  nonche' dell'Art. 13 si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2002.