Art. 7. Aumento della dotazione organica complessiva del personale della provincia 1. La dotazione organica complessiva del personale della provincia, determinata in 9.265 unita' a tempo pieno dall'Art. 17, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, gia' aumentata di ventotto unita' a tempo pieno per effetto del passaggio alla provincia del personale del Museo provinciale per le miniere (cinque unita), del Museo provinciale Castel Tirolo (cinque unita) e della Biblioteca provinciale "dott. Friedrich Tessmann" (diciotto unita), e' ulteriormente aumentata di diciannove unita' a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne. 2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 e' stimata in lire 350 milioni per l'anno 2001 e in lire un miliardo all'anno a partire dall'anno 2002.