Art. 7.
Aumento  della  dotazione  organica  complessiva  del personale della
                              provincia

    1.   La   dotazione  organica  complessiva  del  personale  della
provincia,  determinata  in  9.265 unita' a tempo pieno dall'Art. 17,
comma 1,   della  legge  provinciale  29 agosto  2000,  n.  13,  gia'
aumentata  di ventotto unita' a tempo pieno per effetto del passaggio
alla  provincia  del  personale  del Museo provinciale per le miniere
(cinque  unita), del Museo provinciale Castel Tirolo (cinque unita) e
della  Biblioteca  provinciale  "dott.  Friedrich Tessmann" (diciotto
unita), e' ulteriormente aumentata di diciannove unita' a tempo pieno
per  coprire  l'aumentato  fabbisogno  di personale nell'ambito delle
scuole materne.
    2.  La maggiore  spesa  derivante  dal comma 1 e' stimata in lire
350 milioni  per l'anno 2001 e in lire un miliardo all'anno a partire
dall'anno 2002.