Art. 2. Norma transitoria 1. Ai versamenti effettuati nell'anno 1996 per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi non si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste per insufficiente e ritardato versamento, qualora i conguagli dovuti siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 12 marzo 2002 BIASOTTI