Art. 2.
                          Norma transitoria
    1.  Ai  versamenti  effettuati  nell'anno  1996  per  il  tributo
speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei rifiuti solidi non si
applicano   le   sanzioni   amministrative  tributarie  previste  per
insufficiente  e  ritardato  versamento,  qualora  i conguagli dovuti
siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 12 marzo 2002
                              BIASOTTI