Art. 8.
                 Raccolta di segnalazioni ed istanze
    1. L'ufficio   di   presidenza   della   consulta  puo'  ricevere
segnalazioni  e  istanze relative alla tutela delle professioni ed ai
rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono
recare in calce le firme e le generalita' dei singoli firmatari.
    2. La  consulta  fornisce  risposta  scritta  ai  presentatori di
iniziative e istanze con il tramite degli ordini, dei collegi e delle
associazioni professionali.