(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge ha come finalita' il regolamento dell'esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria. 2. Ai fini della presente legge sono considerate "acque interne" tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti piu' foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d'acqua. 3. Con il termine "fauna ittica" si intendono gli osteitti "pesci con scheletro del tutto o in gran parte ossificato" e tutti gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche; essa e' tutelata quale risorsa naturale rinnovabile. 4. E' fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia compreso negli osteitti; eventuali deroghe a tale divieto sono individuate nei regolamenti provinciali.