Art. 27. Norme transitorie e finali 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. 2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente adottati dalla stessa o dalle sue province che contrastano con le presenti disposizioni. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come legge della Regione Calabria. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 novembre 2001 CHIARAVALLOTI