Art. 11. Dichiarazione d'urgenza La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'Art. 127 della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli 24 novembre 2001 BASSOLINO N O T E Avvertenza: Il testo viene pubblicato con le note redatte dal servizio 02 del settore legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Art. 5. Il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e' il seguente: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana. Art. 3. Il Limiti di esposizione 1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densita' di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1. Tabella 1 LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI XTAB ===================================================================== |Valore efficace | Valore efficace | Densità di Frequenza f | di intensità | di intensità |potenza dell'onda (MHZ) |campo elettrico | campo magnetico |piana equivalente ===================================================================== | E (V/m) | H (A/m) | (W/m'2) --------------------------------------------------------------------- 0,1-3 | 60 | 0,2 | - --------------------------------------------------------------------- > 3-3000 | 20 | 0,05 | 1 --------------------------------------------------------------------- > 3000 - 300000 | 40 | 0,1 | 4 2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da piu' sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unita'. Art. 11. L'Art. 27 della costituzione e' il seguente: "Art. 127. - Ogni legge approvata dal consiglio regionale e' comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve visitarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il Governo della repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere a questione di legittimita' davanti alla corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. Napoli, 24 novembre 2001 BASSOLINO