Art. 11.
                       Dichiarazione d'urgenza

    La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente,  ai sensi e per gli
effetti  del secondo comma dell'Art. 127 della costituzione, ed entra
in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
      Napoli 24 novembre 2001

                              BASSOLINO

                                    N O T E
          Avvertenza:
              Il  testo  viene  pubblicato  con  le  note redatte dal
          servizio 02  del  settore  legislativo  al  solo  scopo  di
          facilitarne  la  lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno
          1996).
                                    Art. 5.
              Il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e' il
          seguente:
              "Regolamento  recante  norme  per la determinazione dei
          tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana.
                                    Art. 3.
                           Il Limiti di esposizione
              1. Nel  caso di esposizione al campo elettromagnetico i
          livelli  dei campi elettrici, magnetici e della densita' di
          potenza,   mediati  su  un'area  equivalente  alla  sezione
          verticale  del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei
          minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
                                                            Tabella 1

LIMITI  DI  ESPOSIZIONE  PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
                                XTAB

=====================================================================
                |Valore efficace | Valore efficace |   Densità di
  Frequenza f   |  di intensità  |  di intensità   |potenza dell'onda
     (MHZ)      |campo elettrico | campo magnetico |piana equivalente
=====================================================================
                |    E (V/m)     |     H (A/m)     |     (W/m'2)
---------------------------------------------------------------------
     0,1-3      |       60       |       0,2       |        -
---------------------------------------------------------------------
    > 3-3000    |       20       |      0,05       |        1
---------------------------------------------------------------------
> 3000 - 300000 |       40       |       0,1       |        4

              2. Nel  caso di campi elettromagnetici generati da piu'
          sorgenti,  la  somma  dei relativi contributi normalizzati,
          definiti in allegato B, deve essere minore dell'unita'.
                                   Art. 11.
                 L'Art. 27 della costituzione e' il seguente:
                  "Art.  127.  -  Ogni  legge approvata dal consiglio
          regionale  e'  comunicata al commissario che, salvo il caso
          di  opposizione  da  parte  del Governo, deve visitarla nel
          termine di trenta giorni dalla comunicazione.
              La   legge   e'   promulgata  nei  dieci  giorni  dalla
          apposizione  del  visto  ed  entra  in  vigore non prima di
          quindici  giorni  dalla  sua pubblicazione. Se una legge e'
          dichiarata  urgente  dal  consiglio regionale, e il Governo
          della  repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata
          in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
              Il  Governo  della  Repubblica,  quando ritenga che una
          legge   approvata   dal   consiglio   regionale  ecceda  la
          competenza  della  Regione  o  contrasti  con gli interessi
          nazionali  o  con  quelli  di  altre  regioni, la rinvia al
          consiglio  regionale  nel termine fissato per l'apposizione
          del visto.
              Ove  il  consiglio  regionale  la  approvi  di  nuovo a
          maggioranza  assoluta dei suoi componenti, il Governo della
          Repubblica  puo',  nei quindici giorni dalla comunicazione,
          promuovere  a  questione di legittimita' davanti alla corte
          costituzionale,   o  quella  di  merito  per  contrasto  di
          interessi  davanti alle camere. In caso di dubbio, la Corte
          decide di chi sia la competenza.
      Napoli, 24 novembre 2001
                              BASSOLINO