Art. 2. C o m u n i c a z i o n e 1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'Art. 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, devono comunicare al dipartimento provinciale dell'agenzia regionale per la protezione dell ambiente in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso dipartimento provinciale trasmette copia della documentazione al presidente della provincia competente per territorio. 2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve essere corredata della documentazione di cui all'Art. 3, comma 3. 3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto, questa deve essere comunicata, entro trenta giorni, con le procedure previste al comma 1.