Art. 2.
                      C o m u n i c a z i o n e

    1. I  titolari  o i legali rappresentanti degli impianti indicati
nel comma 2 dell'Art. 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso
della  sorgente  di  radiazione  non  ionizzate, devono comunicare al
dipartimento  provinciale  dell'agenzia  regionale  per la protezione
dell ambiente  in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le
caratteristiche tecniche dell'apparato.
    Lo   stesso   dipartimento   provinciale  trasmette  copia  della
documentazione   al   presidente   della   provincia  competente  per
territorio.
    2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve
essere corredata della documentazione di cui all'Art. 3, comma 3.
    3. In   caso   di   modifica   delle   caratteristiche   tecniche
dell'impianto,  questa  deve  essere comunicata, entro trenta giorni,
con le procedure previste al comma 1.