Art. 3. A u t o r i z z a z i o n e 1. L'installazione o la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del presidente della provincia competente per territorio che si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche. 2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale deve essere inoltrata al presidente della provincia tramite il dipartimento provinciale delIA.R.P.A.C. competente per territorio. 3. La giunta regionale provvedera' ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2. 4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata firmata dal titolare o dal legale rappresentante. 5. L'istruttoria tecnica e' espletata dalla struttura dell'A.R.P.A.C. competente per territorio, che acquisisce il preventivo parere del comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici ed iI parere radioprotezionistico. 6. Il comune dovra' pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il parere si intende acquisito favorevolmente.