Art. 3.
                     A u t o r i z z a z i o n e

    1. L'installazione    o    la   modifica   degli   impianti   per
teleradiocomunicazioni,  con  potenza  efficace  totale  dell'antenna
superiore   a   100 watt,  sono  subordinate  all'autorizzazione  del
presidente della provincia competente per territorio che si pronuncia
sulla  domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa
ovvero,  qualora  ritenga  di  invitare  il  richiedente ad apportare
modifiche  al  progetto,  entro  trenta giorni dalla presentazione di
dette modifiche.
    2. L'istanza  di  autorizzazione,  in  carta  legale  deve essere
inoltrata  al  presidente  della  provincia  tramite  il dipartimento
provinciale delIA.R.P.A.C. competente per territorio.
    3. La  giunta  regionale  provvedera' ad individuare, con proprio
provvedimento,  la  necessaria documentazione da allegare all'istanza
di cui al comma 2.
    4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata firmata
dal titolare o dal legale rappresentante.
    5. L'istruttoria    tecnica    e'   espletata   dalla   struttura
dell'A.R.P.A.C.   competente   per   territorio,  che  acquisisce  il
preventivo  parere  del  comune  interessato  per  quanto attiene gli
aspetti urbanistici ed iI parere radioprotezionistico.
    6. Il  comune  dovra' pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il
parere si intende acquisito favorevolmente.