Art. 4.
                  Istruttoria ed autocertificazione

    1. Sulla   base   della   documentazione  ricevuta  la  struttura
dell'A.R.P.A.C.   territorialmente  competente  effettua  il  calcolo
previsionale  dei  parametri  rappresentativi  del  rischio sanitario
associato  e  formula,  in  conformita'  dei limiti e delle misure di
cautela  sanitaria  descritti  all'Art.  5  del  rispetto dei vincoli
paesaggistici  ed  ambientaIi  nazionali  e  regionali, il prescritto
parere di cui al comma 5 dell'Art. 3.
    2. Gli  oneri  derivanti dell'attivita' prestata dalla competente
struttura  dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o
del legale rappresentante.
    3. E'  posto  a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo
di   effettuare   semestralmente   autocertificazione  rispetto  alla
concessione   e   all'inquinamento  elettromagnetico,  da  comunicare
all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.