Art. 4. Istruttoria ed autocertificazione 1. Sulla base della documentazione ricevuta la struttura dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, in conformita' dei limiti e delle misure di cautela sanitaria descritti all'Art. 5 del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientaIi nazionali e regionali, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'Art. 3. 2. Gli oneri derivanti dell'attivita' prestata dalla competente struttura dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante. 3. E' posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da comunicare all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.