Art. 8.
                          Norma transitoria

    1. Fermo  restando,  per  tutti  gli  impianti disciplinati dalla
presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'Art. 2, i
titolari    o    i   legali   rappresentanti   degli   impianti   per
telecomunicazioni  indicati  nell'Art.  3, che risultino operanti nel
territorio  regionale  alla  data di entrata in vigore della presente
legge  devono,  entro  il  termine  di  novanta giorni, richiedere la
prescritta autorizzazione.
    2. Il  presidente  della  giunta regionale, nei casi di accertato
superamento  dei  limiti  massimi  ammissibili  di  esposizione della
popolazione  di cui all'Art. 5, impone, sentito il sindaco del comune
ove  e' installato l'impianto e con le modalita' indicate nel comma 2
dell'Art.  6,  agli  esercenti  gli  impianti  che concorrono a detto
superamento  secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di
immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione
entro  i  limiti  fissati  dalla  normativa  e, all'occorrenza, vieta
l'utilizzo  dell'impianto  per  il  tempo necessario per le azioni di
risanamento.