Art. 8. Norma transitoria 1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'Art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per telecomunicazioni indicati nell'Art. 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di novanta giorni, richiedere la prescritta autorizzazione. 2. Il presidente della giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'Art. 5, impone, sentito il sindaco del comune ove e' installato l'impianto e con le modalita' indicate nel comma 2 dell'Art. 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti fissati dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.