Art. 9.
                           S a n z i o n i

    1. E'  applicata  una  sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a
L. 50.000.000,   a   carico  del  titolare  o  rappresentante  legale
dell'impianto, nei seguenti casi:
      a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4;
      b) installazione  dell'impianto  senza  l'autorizzazione di cui
all'Art. 3, ovvero in difformita' della stessa;
      c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso
in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'Art. 3;
      d) modifiche  dell'impianto  che  comportino il superamento dei
limiti  previsti  dalla normativa vigente, non consistenti nella sola
riduzione  di  potenza,  senza  l'autorizzazione  di  cui all'Art. 3,
ovvero in difformita' della stessa.
    2. Le    funzioni    inerenti   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al comma precedente, da esercitarsi ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono
delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.
    3. Le   spese   per  l'esercizio  della  delega  sono  stabilite,
forfettariamente,  in  misura  pari  al  50%  dell'importo delle pene
pecunarie irrogate e riscosse da ciascun comune.
    4. La restante quota del 50% viene versata al bilancio regionale.
    5. Oltre  alle  sanzioni  amministrative previste dal comma 1, il
presidente della giunta regionale dispone, dopo la sospensione di cui
all'Art.  8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a
carico  del  titolare  dell'impianto  o del legale rappresentante, la
demolizione dell'impianto installato.