Art. 9. S a n z i o n i 1. E' applicata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 50.000.000, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi: a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4; b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'Art. 3, ovvero in difformita' della stessa; c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'Art. 3; d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'Art. 3, ovvero in difformita' della stessa. 2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti. 3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecunarie irrogate e riscosse da ciascun comune. 4. La restante quota del 50% viene versata al bilancio regionale. 5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il presidente della giunta regionale dispone, dopo la sospensione di cui all'Art. 8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.