(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 161 del 15 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 1. Al comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000 dopo le parole: "essere autorizzati.", e' aggiunto il seguente periodo: "Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'Art. 2-bis della legge 1 luglio 1977, n. 189.".