(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 161 del 15 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Modifica del comma 1 dell'Art. 8 della
               legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000
dopo  le  parole:  "essere  autorizzati.",  e'  aggiunto  il seguente
periodo:
      "Le    valutazioni    effettuate    in    sede    di   rilascio
dell'autorizzazione  oltre  a  quanto previsto dal presente articolo,
ricomprendono  anche la valutazione sui possibili impatti relativi al
paesaggio  e  al  patrimonio  storico,  culturale  e  ambientale e si
intendono  esaustive  delle  valutazioni  di cui al comma 2 dell'Art.
2-bis della legge 1 luglio 1977, n. 189.".