Art. 2. Modifica del comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 1. Al comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000 dopo le parole: "proprio ordinamento", sono aggiunte le parole: "e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 13 novembre 2001 ERRANI