Art. 2.
               Modifica del comma 3 dell'Art. 8 della
               legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
    1.  Al  comma  3 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000
dopo  le  parole:  "proprio ordinamento", sono aggiunte le parole: "e
comunque  attraverso  la  pubblicazione  su  un  quotidiano  ad ampia
diffusione locale".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 13 novembre 2001
                               ERRANI