(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 163 del 15 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Competenze della Regione
    1.  La  Regione esercita le funzioni amministrative in materia di
persone  giuridiche private ad essa delegate a norma dell'Art. 14 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel
rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio    2000,   n.   361   "Regolamento   recante   norme   di
semplificazione   dei   procedimenti  di  riconoscimento  di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto" di seguito indicato come "regolamento
statale".
    2.  Le  funzioni  di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti
delle  associazioni,  delle  fondazioni  e  delle  altre  istituzioni
private  che  operano  nelle  materie  di competenza regionale di cui
all'Art.  117  della  Costituzione  e  le cui finalita' statutarie si
attuano nell'ambito della regione Emilia-Romagna.