Art. 10. Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1992, n. 27 1. Il comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 1 giugno 1992, n. 27 recante "Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza" e' sostituito dal seguente: "6. II decreto del presidente della giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della istituzione. Con effetto dalla data di detto decreto la persona giuridica e' iscritta d'ufficio nel registro regionale istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto .".