Art. 10.
         Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1992, n. 27
    1. Il comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 1 giugno 1992, n.
27  recante  "Criteri  e  procedure  per  la depubblicizzazione ed il
riconoscimento  della  personalita' giuridica di diritto privato alle
istituzioni  pubbliche  regionali  ed  infraregionali di assistenza e
beneficenza" e' sostituito dal seguente:
    "6.  II decreto del presidente della giunta regionale, pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione, determina la cessazione della
natura  pubblica  della  istituzione. Con effetto dalla data di detto
decreto  la  persona  giuridica  e'  iscritta  d'ufficio nel registro
regionale  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 febbraio  2000,  n.  361 "Regolamento recante norme di
semplificazione   dei   procedimenti  di  riconoscimento  di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo e dello statuto .".