Art. 13.
                       Dichiarazione d'urgenza
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti  degli  articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, dello
Statuto   ed   entra   in   vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna..
      Bologna, 13 novembre 2001
                               ERRANI