Art. 2.
                         Funzioni regionali
    1. Le funzioni amministrative indicate nell'Art. 1 concernono:
      a) il  riconoscimento della personalita' giuridica, determinato
dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche che di cui
all'Art. 3;
      b) l'approvazione  delle  modificazioni dell'atto costitutivo e
dello  statuto  determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro
di cui all'Art. 3;
      c) la  dichiarazione  di  estinzione  ai sensi dell'Art. 27 del
codice  civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro
di cui all'Art. 3;
      d) la  devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai
sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile;
      e) la  devoluzione  dei  beni  residui  dei  comitati  ai sensi
dell'Art. 42 del codice civile;
      f) il  controllo  e  la  vigilanza  sulle  fondazioni  ai sensi
dell'Art. 25 del codice civile;
      g) il    coordinamento    dell'attivita'    e    l'unificazione
dell'ammistrazione  di  piu'  fondazioni  ai  sensi  dell'Art. 26 del
codice civile;
      h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'Art. 28 del
codice civile;
      i) l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative  previste
dall'Art.  35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori
che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le
modalita' stabilite dall'Art. 5.