Art. 2. Funzioni regionali 1. Le funzioni amministrative indicate nell'Art. 1 concernono: a) il riconoscimento della personalita' giuridica, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche che di cui all'Art. 3; b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro di cui all'Art. 3; c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'Art. 27 del codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro di cui all'Art. 3; d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile; e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'Art. 42 del codice civile; f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'Art. 25 del codice civile; g) il coordinamento dell'attivita' e l'unificazione dell'ammistrazione di piu' fondazioni ai sensi dell'Art. 26 del codice civile; h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'Art. 28 del codice civile; i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Art. 5.