Art. 3.
          Istituzione del registro delle persone giuridiche
    1.  E'  istituito il registro delle persone giuridiche private in
attuazione  dell'Art.  7  del regolamento statale per i fini previsti
dal medesimo.
    2.  Il  registro  assicura la pubblicita' nei confronti dei terzi
degli  elementi  e  dei  fatti  indicati  nell'Art. 4 del regolamento
statale.
    3.  Chiunque  vi  abbia interesse ha diritto di prendere visione,
nel  rispetto  delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
recante  "Tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto al
trattamento  dei  dati personali", dei documenti che hanno dato luogo
ad  iscrizioni nel registro nonche' di ottenere estratti dei suddetti
documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro.
    4.  La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione
secondo  tecniche  informatiche  del registro di cui al comma 1  sono
realizzati   in   modo   da   assicurare   completezza,  pubblicita',
tempestivita',  diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute
nonche'  il collegamento con gli uffici territoriali del Governo, nel
rispetto  delle  previsioni contenute nel regolamento statale e della
legge n. 675 del 1996.
    5.  La giunta regionale stabilisce le modalita' di attuazione del
presente  articolo prevedendo  in  particolare  il rilascio anche per
corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati.
    6.  La  Regione  attiva  collegamenti  telematici  con gli uffici
territoriali del Governo per lo scambio dei dati e delle informazioni
tra  le  amministrazioni  pubbliche  ai sensi dell'Art. 6 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.