Art. 3. Istituzione del registro delle persone giuridiche 1. E' istituito il registro delle persone giuridiche private in attuazione dell'Art. 7 del regolamento statale per i fini previsti dal medesimo. 2. Il registro assicura la pubblicita' nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'Art. 4 del regolamento statale. 3. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere visione, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni nel registro nonche' di ottenere estratti dei suddetti documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro. 4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicita', tempestivita', diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute nonche' il collegamento con gli uffici territoriali del Governo, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento statale e della legge n. 675 del 1996. 5. La giunta regionale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo prevedendo in particolare il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati. 6. La Regione attiva collegamenti telematici con gli uffici territoriali del Governo per lo scambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.