Art. 4.
         Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento
                    della personalita' giuridica
    1.  La  domanda  di iscrizione nel registro di cui all'Art. 3 ,ai
fini  del  riconoscimento  della personalita' giuridica, sottoscritta
dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla documentazione
indicata   dall'Art.   1,  comma  2  del  regolamento  statale,  come
specificato   dalle  disposizioni  della  giunta  regionale  previste
all'Art. 3, comma 5.
    2.  L'iscrizione  nel  registro  ai fini del riconoscimento della
personalita'  giuridica  di una fondazione, oltre che per domanda dei
soggetti   legittimati  ai  sensi  di  legge,  puo'  essere  disposta
d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia di tali soggetti.
    3.  L'iscrizione  nel  registro  ai fini del riconoscimento della
personalita'  giuridica  e' disposta previa valutazione dello scopo e
degli   elementi   patrimoniali,  personali  e  dell'idoneita'  della
dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalita' statutarie.