Art. 4. Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica 1. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'Art. 3 ,ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla documentazione indicata dall'Art. 1, comma 2 del regolamento statale, come specificato dalle disposizioni della giunta regionale previste all'Art. 3, comma 5. 2. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica di una fondazione, oltre che per domanda dei soggetti legittimati ai sensi di legge, puo' essere disposta d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia di tali soggetti. 3. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica e' disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneita' della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalita' statutarie.