Art. 5.
                    Altre iscrizioni nel registro
    1.  La  domanda  diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro di
cui all'Art. 3 delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
corredata  della  copia  autentica  della  deliberazione, deve essere
trasmessa   alla   Regione   nel   termine  di  trenta  giorni  dalla
deliberazione.
    2.  Le  richieste  di  iscrizione  nel  registro  riguardanti  il
trasferimento  della  sede  legale  nell'ambito  dello stesso comune,
l'istituzione    di    sedi   secondarie,   la   sostituzione   degli
amministratori  con  l'indicazione  di  quelli  ai  quali  spetta  la
rappresentanza   nonche'   le  deliberazioni  di  scioglimento  delle
associazioni,  devono  essere  trasmesse  alla Regione entro quindici
giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni o, in mancanza di
queste, dalla data dell'evento.
    3.   I   liquidatori  delle  associazioni  devono  presentare  le
richieste  di  loro  competenza,  concernenti  deliberazioni o eventi
soggetti  ad  iscrizione  nel  registro, entro il termine di quindici
giorni dalla adozione dell'atto ovvero dell'evento.
    4. Ai fini delle iscrizioni di cui ai commi 2 e 3, il richiedente
deve  presentare  copia  autentica  in  carta  libera  della relativa
deliberazione o dichiarazione autocertificativa, ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15, e successive modificazioni, degli elementi da
iscrivere.