Art. 6.
                    Competenze sui provvedimenti
    1.  Il  registro  di cui all'Art. 3 e' tenuto presso la direzione
generale  competente  in  materia  di  affari istituzionali, la quale
provvede  ad effettuare l'attivita' istruttoria sui provvedimenti per
l'esercizio delle funzioni indicate nell'Art. 2 in collaborazione con
le  direzioni  competenti  per  materia  secondo  modalita'  definite
nell'atto previsto dall'Art. 3, comma 5.
    2.  Gli  adempimenti  istruttori  e preparatori dei provvedimenti
indicati  nell'Art.  2,  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d) ed e),
concernenti  le  persone giuridiche private che operano nelle materie
indicate  nell'Art.  22  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1977,  n.  616,  sono  espletati  dalla direzione generale
competente in materia.
    3.  Spetta  al direttore generale competente in materia di affari
istituzionali  adottare i provvedimenti concernenti l'esercizio delle
funzioni  di  cui  all'Art.  2  con  le  modalita' e nel rispetto dei
termini  indicati  dalla  legge  regionale  6  settembre  1993, n. 32
recante  "Norme  per  la disciplina del procedimento amministrativo e
del diritto di accesso".