Art. 6. Competenze sui provvedimenti 1. Il registro di cui all'Art. 3 e' tenuto presso la direzione generale competente in materia di affari istituzionali, la quale provvede ad effettuare l'attivita' istruttoria sui provvedimenti per l'esercizio delle funzioni indicate nell'Art. 2 in collaborazione con le direzioni competenti per materia secondo modalita' definite nell'atto previsto dall'Art. 3, comma 5. 2. Gli adempimenti istruttori e preparatori dei provvedimenti indicati nell'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono espletati dalla direzione generale competente in materia. 3. Spetta al direttore generale competente in materia di affari istituzionali adottare i provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 2 con le modalita' e nel rispetto dei termini indicati dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".