Art. 7.
             Controllo e vigilanza sull'amministrazione
                          delle fondazioni
    1.   Il  controllo  e  la  vigilanza  sull'amministrazione  delle
fondazioni,  al sensi dell'Art. 25 del codice civile, sono esercitati
dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali,
al quale spetta, in particolare:
      a) provvedere   alla   nomina   e   alla   sostituzione   degli
amministratori  e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
      b) annullare  le  deliberazioni  contrarie  a norme imperative,
all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
      c) disporre  lo  scioglimento  dell'amministrazione e la nomina
del   commissario   straordinario,  qualora  gli  amministratori  non
agiscano  in  conformita'  della  legge o dello statuto e dello scopo
della fondazione;
      d) autorizzare   l'esercizio   dell'azione  di  responsabilita'
contro gli amministratori.
    2.  Le  fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale
competente  in  materia di affari istituzionali entro quindici giorni
dalla  loro  approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi,
corredati rispettivamente di una relazione sull'attivita' programmata
e  su  quella  svolta,  nonche' a trasmettere annualmente copia dello
stato  patrimoniale; sono altresi' tenute a trasmettere alla medesima
direzione  generale,  ogni  notizia  o  atto necessario all'esercizio
delle funzioni di vigilanza.
    3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a
norma  del  comma  2  sulla  documentazione  finanziaria  sono svolti
secondo modalita' definite dalla giunta regionale.