Art. 7. Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni 1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, al sensi dell'Art. 25 del codice civile, sono esercitati dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali, al quale spetta, in particolare: a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione; c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione; d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro gli amministratori. 2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati rispettivamente di una relazione sull'attivita' programmata e su quella svolta, nonche' a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale; sono altresi' tenute a trasmettere alla medesima direzione generale, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza. 3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti secondo modalita' definite dalla giunta regionale.