Art. 8.
            Coordinamento, unificazione e trasformazione
                          delle fondazioni
    1.   Il  direttore  generale  competente  in  materia  di  affari
istituzionali  puo'  disporre,  ove ricorrano i presupposti richiesti
dagli   articoli   26  e  28  del  codice  civile,  il  coordinamento
dell'attivita'   di  piu'  fondazioni  o  l'unificazione  della  loro
amministrazione, nonche' la loro trasformazione