Art. 8. Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni 1. Il direttore generale competente in materia di affari istituzionali puo' disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti dagli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonche' la loro trasformazione