Art. 9. Estinzione delle persone giuridiche 1. La Regione, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, accerta la sussistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'Art. 27 del codice civile e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'Art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Detta comunicazione e' annotata nel registro di cui all'Art. 3. 2. La cancellazione della persona giuridica dal registro di cui all'Art. 3 e' effettuata a seguito della comunicazione del presidente del tribunale della chiusura della procedura di liquidazione provvedendo, contestualmente, alla devoluzione dei beni che eventualmente residuino dalla liquidazione al sensi dell'Art. 31 del codice civile.