Art. 9.
                 Estinzione delle persone giuridiche
    1.  La  Regione,  su  istanza  di  qualunque  interessato o anche
d'ufficio,  accerta  la  sussistenza di una delle cause di estinzione
della  persona giuridica previste dall'Art. 27 del codice civile e ne
da'  comunicazione  agli amministratori e al presidente del tribunale
ai  fini  di  cui  all'Art.  11  delle disposizioni di attuazione del
codice  civile.  Detta  comunicazione e' annotata nel registro di cui
all'Art. 3.
    2.  La  cancellazione della persona giuridica dal registro di cui
all'Art. 3 e' effettuata a seguito della comunicazione del presidente
del   tribunale   della  chiusura  della  procedura  di  liquidazione
provvedendo,   contestualmente,   alla   devoluzione   dei  beni  che
eventualmente  residuino dalla liquidazione al sensi dell'Art. 31 del
codice civile.