Art. 2. Importi contenuti in leggi e regolamenti regionali 1. Sono modificate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti regionali come indicato nella tabella A, parte integrante della presente legge. 2. Le disposizioni aventi ad oggetto importi di sanzioni amministrative, gia' convertiti in euro, sono modificate come indicato nella tabella B, parte integrante della presente legge.