Art. 2.
         Importi contenuti in leggi e regolamenti regionali
    1.  Sono modificate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti
regionali  come  indicato  nella  tabella  A,  parte integrante della
presente legge.
    2.   Le  disposizioni  aventi  ad  oggetto  importi  di  sanzioni
amministrative,   gia'  convertiti  in  euro,  sono  modificate  come
indicato nella tabella B, parte integrante della presente legge.