Art. 3
Tributo  speciale  per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi
     Adeguamento e conversione in euro delle aliquote d'imposta
    1.  I  commi  1,  2,  3, 4 e 5 dell'art. 13 della legge regionale
19 agosto  1996,  n.  31  "Disciplina  del  tributo  speciale  per il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi"  sono  sostituiti  dai
seguenti:
    "1.  A  decontre  dall'anno  2002,  l'ammontare  dell'imposta  e'
determinato   moltiplicando  il  quantitativo  di  rifiuti  conferiti
espresso  in  chilogrammi,  per  gli  importi come indicati nei commi
successivi.
    2.  Per  i  rifiuti  dei settori minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo e metallurgico:
      a) Euro  7,75  ogni mille chilogrammmi, se vengono conferiti in
discarica di II categoria, tipo A;
      b) Euro  3,62  ogni  mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discariche di altro tipo.
    3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
      a) Euro  10,33  ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica  di  I categoria o in discarica di II categoria tipo A o in
impianti di incenerimento senza recupero di energia;
      b) Euro  6,20  ogni  mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica di seconda categoria tipo B.
    4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e
successive modifiche ed integrazioni:
      a) Euro  25,82 ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal
quali in discarica;
      b) Euro  10,33  ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica  previo  trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione
debitamente  autorizzato dall' autorita' competente oppure se vengono
conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
    5. Per i rifiuti solidi urbani:
      a) Euro 18,08 ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in
discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
      b) Euro 10,33 ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica
e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da
raccolta  differenziata  all'origine,  aventi  contenuto  di sostanza
organica non superiore al 10 per cento.".