Art. 4.
    Adeguamento e conversione in euro di sanzioni amministrative
    1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 1977,
n.  2  "Provvedimenti  per  la  salvaguardia  della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina  della raccolta dei prodotti del sottobosco", la locuzione
"da L. 5.000 a L. 200.000" e' sostituita dalla locuzione "da Euro 6 a
Euro 103".
    2.  Il  comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 2 aprile 1996,
n.  6  "Disciplina  della  raccolta  e  della commercializzazione dei
funghi  epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge n. 352 del 23 agosto 1993", e' modificato nel modo che segue:
      a) alle  lettere  b),  e)  ed  h)  la locuzione "da L. 10.000 a
L. 60.000" e' sostituita dalla locuzione "da Euro 6 a Euro 30";
      b) alla  lettera  c), la locuzione "da L. 5.000 a L. 30.000" e'
sostituita dalla locuzione "da Euro 6 a Euro 15".
    3.  Al  comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1984,
n.  21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale":
      a) la  locuzione  "a L. 4.000 e non superiore a L. 20.000.000."
e'  sostituita  dalla  locuzione  "a  Euro  6  e non superiore a Euro
10.329";
      b) la  locuzione  "a  L.  4.000 o superiore a L. 20.000.000" e'
sostituita dalla locuzione "a Euro 6 o superiore a Euro 10.329".