Art. 4. Adeguamento e conversione in euro di sanzioni amministrative 1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", la locuzione "da L. 5.000 a L. 200.000" e' sostituita dalla locuzione "da Euro 6 a Euro 103". 2. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993", e' modificato nel modo che segue: a) alle lettere b), e) ed h) la locuzione "da L. 10.000 a L. 60.000" e' sostituita dalla locuzione "da Euro 6 a Euro 30"; b) alla lettera c), la locuzione "da L. 5.000 a L. 30.000" e' sostituita dalla locuzione "da Euro 6 a Euro 15". 3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale": a) la locuzione "a L. 4.000 e non superiore a L. 20.000.000." e' sostituita dalla locuzione "a Euro 6 e non superiore a Euro 10.329"; b) la locuzione "a L. 4.000 o superiore a L. 20.000.000" e' sostituita dalla locuzione "a Euro 6 o superiore a Euro 10.329".