Art. 5. Efficacia della legge 1. La presente legge acquista efficacia alla data del 1 gennaio 2002; nelle more dell'entrata in vigore della legge stessa, trovano comunque diretta applicazione le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 13 novembre 2001 ERRANI (Omissis).