Art. 5.
                        Efficacia della legge
    1.  La  presente legge acquista efficacia alla data del 1 gennaio
2002;  nelle  more dell'entrata in vigore della legge stessa, trovano
comunque diretta applicazione le disposizioni del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 13 novembre 2001
                               ERRANI
    (Omissis).