Art. 11. Osservazioni ed opposizioni 1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.