Art. 11.
                     Osservazioni ed opposizioni
    1.   Le   osservazioni   e   le  opposizioni  al  rilascio  della
concessione,  da  parte  di  titolari di interessi pubblici o privati
nonche' di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni
o  comitati  cui  possa  derivare un pregiudizio, devono pervenire in
forma  scritta  al  Servizio  entro  quindici  giorni  dalla  data di
pubblicazione  dell'avviso  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione
Emilia-Romagna.
    2.  Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute
nei   termini,   dandone   conto  nel  provvedimento  conclusivo  del
procedimento.