Art. 12.
                  Acquisizione di ulteriori pareri
    1.  Il  responsabile del procedimento individua, in rapporto alla
tipologia,  alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione,
i  pareri  da  richiedere  per  la definizione dell'istruttoria ed il
rilascio   della   concessione,   fra  i  quali  hanno  carattere  di
obbligatorieta' quelli emessi dai seguenti enti:
      a) Autorita' di bacino ai sensi dell'art. 9;
      b) provincia   interessata,   in   relazione  alle  materie  di
specifica  competenza e in ordine alla verifica di compatibilita' con
le previsioni dei piani settoriali.
    2.  Qualora  ne  ricorrano  i  presupposti sono obbligatoriamente
richiesti anche i pareri dei seguenti enti:
      a) enti  parco  o  soggetto gestore, per le derivazioni ubicate
all'interno dei parchi e delle aree protette;
      b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai
sensi  dell'art.  92,  comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112/98, per
l'espressione  del  parere  sulle  opere  di  derivazione localizzate
nell'ambito territoriale di competenza;
      c) Azienda   unita'   sanitaria   locale,  per  le  derivazioni
destinate  al  consumo  umano  come  definito dall'art. 2 del decreto
legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  ai  fini delle verifiche di
conformita' previste dall'articolo 8 del decreto medesimo;
      d) consorzi  di  bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai
sensi dell'art. 21, comma 3-bis, del regio decreto n. 1775/33;
      e) agenzia  di ambito di cui alla legge regionale n. 25/99, per
le  derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2.
lettera  r),  e  per  quelle destinate ad attivita' classificate come
produttive  ai sensi del d.lgs. n. 152/99 in materia di scarichi, con
esclusione  delle  derivazioni richieste dall'agenzia stessa ai sensi
dell'art. 42, comma 1;
      f) servizio regionale competente in materia di risorse idriche,
per  le  derivazioni assoggettate alle procedure di cui al capo III e
per quelle richieste dall'agenzia d'ambito.