Art. 12. Acquisizione di ulteriori pareri 1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorieta' quelli emessi dai seguenti enti: a) Autorita' di bacino ai sensi dell'art. 9; b) provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilita' con le previsioni dei piani settoriali. 2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti enti: a) enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette; b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112/98, per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza; c) Azienda unita' sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformita' previste dall'articolo 8 del decreto medesimo; d) consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3-bis, del regio decreto n. 1775/33; e) agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25/99, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2. lettera r), e per quelle destinate ad attivita' classificate come produttive ai sensi del d.lgs. n. 152/99 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1; f) servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al capo III e per quelle richieste dall'agenzia d'ambito.