Art. 14. Sopralluogo 1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessita' del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessita' dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia. 2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data. 3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale e' sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.