Art. 14.
                             Sopralluogo
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  decide  in  merito  alla
necessita' del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni
e/o  opposizioni,  alla  complessita'  dell'opera  di presa, alla sua
ubicazione e tipologia.
    2.  Il  sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta
della  data  fissata  al  richiedente  la concessione ed a coloro che
hanno  presentato  osservazioni  e opposizioni. La comunicazione deve
pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.
    3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente
il   nominativo   dei   partecipanti   alla  visita  e  le  eventuali
dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale
e' sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.