Art. 16. Autorizzazione alla perforazione di pozzi 1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del regio decreto n. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato regio decreto e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12. 2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce: a) le modalita' di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo; b) le modalita' di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i; c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non puo' essere superiore a sei mesi, con possibilita' di proroga per ulteriori sei mesi; d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico; e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde; f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della amininistrazione pubblica. 3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo puo' essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa. 4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica: a) l'esatta localizzazione della perforazione; b) la descrizione delle modalita' esecutive della perforazione, il diametro e la profondita' del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalita' costruttive delle opere a protezione del pozzo; c) la stratigrafia dei terreni attraversati; d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare; e) il tipo di falda captata. 5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui ai comma 4 indica altresi': a) le modalita' di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova; b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogelogica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni. 6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.