Art. 16.
              Autorizzazione alla perforazione di pozzi
    1.  Nel  caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da
esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina
prevista  all'art. 95 del regio decreto n. 1775/33 relativamente alle
perforazioni  su  fondo  altrui,  autorizza  in  via  preliminare gli
eventuali  assaggi  o indagini previsti dall'art. 98 del citato regio
decreto  e  la  perforazione  del  pozzo,  dando  conto  di eventuali
osservazioni  ed  opposizioni  e  dopo aver acquisito i pareri di cui
all'art. 12.
    2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
      a) le  modalita'  di  esecuzione  degli  eventuali  assaggi  ed
indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
      b) le   modalita'   di  realizzazione  della  perforazione  con
particolare  riferimento  alla  profondita'  massima raggiungibile ed
alla/e falda/e captabile/i;
      c) il  termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che
non puo' essere superiore a sei mesi, con possibilita' di proroga per
ulteriori sei mesi;
      d) le  cautele  da  adottarsi  per  prevenire  effetti negativi
sull'equilibrio idrogeologico;
      e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti
delle falde;
      f) l'eventuale  obbligo  di installazione di piezometri o altre
apparecchiature  idonee  a  rilevare  il  livello  della  falda  ed a
consentire   prelievi   di   campioni   di   acqua   da  parte  della
amininistrazione pubblica.
    3.  L'autorizzazione  alla  perforazione  del  pozzo  puo' essere
revocata  in  qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da
fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  o per esigenze di tutela della
risorsa.
    4.   Ai  fini  della  conclusione  del  procedimento  concessorio
l'interessato  trasmette al servizio, entro trenta giorni dal termine
dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
      a) l'esatta localizzazione della perforazione;
      b) la descrizione delle modalita' esecutive della perforazione,
il  diametro e la profondita' del pozzo, le quote delle fenestrature,
le modalita' costruttive delle opere a protezione del pozzo;
      c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
      d) la  tipologia  e le caratteristiche tecniche della pompa che
si prevede di installare;
      e) il tipo di falda captata.
    5.  Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione
di cui ai comma 4 indica altresi':
      a) le modalita' di effettuazione ed i risultati di una prova di
pompaggio   finalizzata   sia  alla  determinazione  della  tipologia
idraulica  dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti
il  comportamento  idrodinamico  del  sistema messo in pompaggio, sia
alla  individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti,
presenti nell'area di influenza della prova;
      b)  il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove
possibile,   e  la  struttura  idrogelogica  interessata  dal  pozzo,
schematizzata tramite sezioni.
    6.    Il    mancato   rispetto   delle   prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione  alla  perforazione  comporta  il  diniego  della
concessione.