Art. 17. Perforazioni finalizzate a controlli 1. Qualora le perforazioni siano finalizzate e sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualita' dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da: a) relazione tecnica generale; b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare; c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale). 2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati. 3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio puo' prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.