Art. 17.
                Perforazioni finalizzate a controlli
    1.  Qualora  le  perforazioni siano finalizzate e sondaggi per il
controllo  del  livello  piezometrico  della  falda  e della qualita'
dell'acqua  o  siano funzionali all'abbassamento della falda freatica
per   l'esecuzione   di  opere,  con  esclusione  delle  perforazioni
finalizzate    ad    interventi    di   sistemazione   idrogeologica,
l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:
      a) relazione tecnica generale;
      b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
      c) cartografia  idonea  ad  individuare la localizzazione della
perforazione  (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000
e planimetria catastale).
    2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui  al  comma  1  senza  che  il  Servizio  abbia  comunicato parere
contrario  o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare
inizio  ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti
negativi  derivanti  dall'eventuale  messa  in comunicazione di falde
diverse.   Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori  di
perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei
terreni attraversati.
    3.  Nello  stesso  termine  di  cui  al  comma 2 il Servizio puo'
prescrivere  l'adozione  di particolari modalita' di esecuzione delle
opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.