Art. 18. Rilascio della concessione 1. La concessione e' rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della legge regionale n. 3/99 e con i piani territoriali di coordinamento provinciale nonche' con le finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita'. 2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19. 3. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni: a) dati identificativi del concessionario; b) quantita' di acqua concessa; c) luogo di presa e di eventuale restituzione; d) uso e durata della concessione; e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.